TECNOLOGIA & SCIENZA
Decisione dell’Autorità che ha chiuso l’istruttoria sul ‘caso Peppermint’ la società discografica che attraverso una agenzia controllava le reti p2p.
"Vietato spiare chi scarica musica".
Altolà del Garante della privacy. "Una direttiva europea vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi"
ROMA – Vietato spiare chi scambia file musicali o giochi su internet. Lo ha stabilito l’Autorità per la privacy che ha chiuso l’istruttoria avviata sul ‘caso Peppermint’, la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer, o se preferite p2p. La segnalazione era partita da Altroconsumo.
Tramite l’utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani. E in molti si sono visti recapitare una lettera dai toni minacciosi, con la richiesta di risarcimento del danno. Il Garante, richiamando anche la decisione dell’omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l’attività svolta dalle società.
Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. E’ stato, poi, violato il principio di finalità: le reti p2p sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L’utilizzo dei dati dell’utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).
Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perchè i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file. Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema p2p.